Il 1o gennaio 2024 è entrata in vigore la riforma AVS: le novità che comporta riguardano anche la previdenza professionale e privata. Di seguito trovate una panoramica delle principali modifiche nell’ambito della previdenza professionale, del pilastro 3a e dell’avere di libero passaggio.

Cosa cambia nell’AVS?

Nel 2022 gli elettori hanno approvato la riforma AVS 21, garantendo così in futuro il sistema previdenziale tanto importante per la popolazione. Dal 1o gennaio 2024 sono pertanto entrate in vigore varie novità:

  • L’età di riferimento (finora: età ordinaria di pensionamento) è stata aumentata a 65 anni per le donne. D’ora in poi l’età di riferimento è dunque fissata a 65 anni tanto per gli uomini quanto per le donne.
  • Il momento del pensionamento sarà più flessibile e può situarsi tra il 63o e il 70o anno di età.
  • Il pensionamento parziale, il prelievo anticipato e il rinvio della riscossione della rendita sono ora disciplinati dalla legge.

Queste novità influiscono su tutta la nostra previdenza per la vecchiaia, quindi anche sulla cassa pensione, sul 3o pilastro e sull’avere di libero passaggio. Vale la pena dare uno sguardo più approfondito agli effetti, in quanto comportano anche nuove possibilità per i lavoratori.

Cosa succede nell’ambito della previdenza professionale?

  • Armonizzazione dell’età di riferimento:
    Proprio come accade per il primo pilastro, anche per il secondo pilastro l’età di riferimento è stata uniformata e ora è di 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Fino al 2028 per le donne sarà in vigore una regolamentazione transitoria.
  • Pensionamento più flessibile:
    Il momento del pensionamento può essere scelto liberamente e può ora situarsi tra il 63o e il 70o anno di età. La riscossione del capitale di vecchiaia o della rendita può quindi essere differita solo fino alla cessazione dell’attività lavorativa (al massimo fino al compimento del 70o anno di età).
  • Regolamentazione giuridica in caso di pensionamento parziale:
    Il pensionamento parziale continua a essere possibile, ma le relative condizioni sono ora stabilite per legge. In concreto ciò significa che in caso di pensionamento parziale chi sceglie il prelievo di capitale o la combinazione tra capitale e rendita può suddividere la riscossione in massimo tre fasi.
  • Prelievo anticipato sotto forma di capitale o di rendita:
    Anche le condizioni per il prelievo anticipato dei fondi della cassa pensione sono stabilite ora in modo più esaustivo. Nella legge è stato ora introdotto il diritto al prelievo anticipato a partire dal 63o anno di età. Gli istituti di previdenza possono anche fissare un’età inferiore, ma non prima dei 58 anni.
  • Differimento della prestazione in capitale o di rendita in caso di continuazione dell’attività lavorativa:
    Chi continua a lavorare oltre l’età di riferimento può differire il prelievo dei fondi della cassa pensione e continuare a versare nel secondo pilastro, al massimo fino al compimento del 70o anno di età.
  • Semplificazione del prelievo di capitale:
    Chi dopo il pensionamento anziché riscuotere una rendita desidera prelevare l’intero capitale può farlo in massimo tre fasi.

Cosa è previsto per gli averi di libero passaggio?

  • Differimento del pagamento delle prestazioni di libero passaggio in caso di continuazione dell’attività lavorativa:
    Chi continua a lavorare oltre l’età di riferimento può anche differire di conseguenza il prelievo degli averi di libero passaggio, al massimo fino al compimento del 70o anno di età. In questo caso la legge non prevede alcun grado di occupazione minimo.
  • Periodo di transizione di cinque anni:
    Chi raggiunge l’età ordinaria di pensionamento (ora denominata età di riferimento) tra il 2024 e il 2029 potrà ancora prorogare il pagamento degli averi di libero passaggio anche se cessa di lavorare – ma al massimo per cinque anni o al più tardi entro la fine del periodo di transizione del 31 dicembre 2029.

Cosa è previsto per il terzo pilastro?

  • Prelievo anticipato del pilastro 3a:
    Gli averi dei pilastri 3a e 3b possono essere prelevati tra il 60o e il 70o anno di età. Chi lavora oltre l’età di riferimento può differire il prelievo di conseguenza.
  • Regolamentazione transitoria per le donne fino alla classe 1964 compresa:
    Per le donne fino alla classe 1964 compresa si applica una regolamentazione transitoria, secondo cui possono prelevare senza limitazioni la previdenza vincolata 3a a partire dal compimento del 59o anno di età.

Avete delle domande al riguardo o volete sapere qual è l’opzione migliore nel vostro caso?

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Perché queste novità?

La riforma armonizza le regolamentazioni relative al pensionamento per tutti e tre i pilastri della previdenza per la vecchiaia. Essa garantisce inoltre la parità di trattamento di tutti i generi e crea incentivi per continuare a lavorare oltre l’età di riferimento e rendere più flessibile il pensionamento. Ciò tiene conto da un lato dell’aspettativa di vita in aumento in Svizzera, dall’altro mira a garantire la stabilità finanziaria a lungo termine dell’AVS.

È tutto?

Oltre alla riforma dell’AVS è prevista anche una revisione della LPP con l’obiettivo, tra l’altro, di ridurre l’aliquota di conversione minima delle casse pensioni. Contro tale misura è stato tuttavia indetto un referendum, sul quale gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi. La votazione è prevista per la seconda metà del 2024.

L'essenziale in breve
  • La riforma dell'AVS entra in vigore il 1° gennaio 2024
  • Effetti sulla previdenza professionale e privata